disposizioni transitorie
Art. 27. Disposizioni transitorie1.Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((3.Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8))4.La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.
5.Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.
6.Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
7.Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.
8.I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo ((non hanno natura regolamentare e)) sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2.Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((3.Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8))4.La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.
5.Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.
6.Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
7.Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.
8.I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo ((non hanno natura regolamentare e)) sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.