Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
Art. 12.Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche1.E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2.Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a)sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b)sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c)sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d)sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e)sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a)al ((sostegno)) degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b)alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c)alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d)alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e)alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis.Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
4.Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. (4)
5.Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di ((erogazione dei contributi)), nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei ((contributi concessi)). (4)
6.Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7.Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8.La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata fino al 31 dicembre 2006 , alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
2.Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a)sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b)sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c)sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d)sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e)sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a)al ((sostegno)) degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b)alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c)alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d)alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e)alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis.Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
4.Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. (4)
5.Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di ((erogazione dei contributi)), nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei ((contributi concessi)). (4)
6.Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7.Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8.La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata fino al 31 dicembre 2006 , alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".