definizioni
Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2.Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3.Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie.
4.Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5.Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6.Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a)i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
b)i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
c)i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
d)i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7.Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8.Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
9.Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.
10.Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
2.Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3.Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie.
4.Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5.Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6.Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a)i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
b)i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
c)i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
d)i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7.Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8.Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
9.Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.
10.Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.