Art 1
Art. 1. Articolo unico
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.