Art 2

Art. 2.1.I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalita' giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2.Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ((ivi compresi gli Enti Parco nazionali,)) delle unita' sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1999

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi