Art 4

Art. 4.1.Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.
2.L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 e' esclusa per le rate il cui pagamento e' imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.
3.Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa e' presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 e' comunque disposta solo a favore del cessionario.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
5.La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale e' possibile assumere il relativo impegno di spesa.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361 (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1982, n. 165, e' il seguente:
"Art. 3. - Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilita' al contributo della operazione proposta.
Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio.
Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma, sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza.
I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreche' sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'art. 1 della presente legge.
Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di dodici anni.
Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti".
"Art. 4. - Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in eta' non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente art. 1.
Detto contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione".
"Art. 6. - La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonche' la vendita all'estero dell'unita' per la quale e' stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
La perdita dei requisiti della piu' alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale e' stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazine della corresponsione del contributo".
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione dei Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE"".
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1 gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
"Art. 10. - Il contributo di cui all'art. 9 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il contributo puo' essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.
3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione e' di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.
4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'art. 9.
5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.
6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
- Per il testo dell'art. 10, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1260 del codice civile, e' il seguente:
"Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - 1. Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
2. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito, ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione".
- Per il titolo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1998
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