Art 1
Art. 1.
La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.
((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente))
La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.
((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente))
Sentenze • 4
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-07-08, n. 201023740Provvedimento:Leggi di più...- annullamento deliberazione comunale·
- autotutela amministrativa·
- convenzione edilizia residenziale pubblica·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- par condicio creditorum·
- principio di proporzionalità·
- procedura concorsuale·
- revoca concessione diritto di superficie·
- trasferimento diritto di superficie·
- tutela degli interessi pubblici·
- violazione art. 21 quinquies L. 241/1990
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-07-08, n. 201023741Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di giudizio·
- convenzione urbanistica·
- diritti reali·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza TAR·
- interesse pubblico·
- liquidazione coatta amministrativa·
- piani di zona·
- procedura concorsuale·
- proprietà superficiaria·
- revoca concessione diritto di superficie·
- violazione art. 21 quinquies L. 241/1990