trattamento durante l'aspettativa

Art. 26. Trattamento durante l'aspettativa



Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66:
- come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 8) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 723)) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;
- come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter)) che il presente articolo resta in vigore limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.
Entrata in vigore il 12 marzo 2012
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