TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-04, n. 202211038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-04, n. 202211038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211038
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 11038/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02147/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. G R in Roma, viale Parioli, n. 79/H;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

dell’ingiunzione di pagamento n. 31 del 10 settembre 2013 emessa ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639/1910 per il recupero degli stipendi asseritamente non dovuti ex art. 26 l. n. 187/76.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 luglio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione originariamente proposto al Tribunale di Chieti, l’odierno ricorrente conveniva in giudizio il Ministero della difesa al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione gli ingiungeva il pagamento di somme per stipendî indebitamente percepiti.

1.1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza 16 aprile 2014, n. -OMISSIS-, declinava la giurisdizione osservando come la cognizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo.

1.2. Pertanto, il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale.

2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.

3.1. Al ricorso era unita un’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’ingiunzione che veniva accolta dal Collegio con ordinanza pubblicata il 6 marzo 2015.

3.2. All’esito della pubblica udienza dell’8 luglio 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Appare opportuno, dopo l’illustrazione dello svolgimento del processo, esporre la vicenda fattuale all’odierno esame.

4.1. Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1978, in data 14 novembre 2003 accusava un infarto durante l’orario di lavoro. A seguito di visite cardiologiche e psichiatriche, veniva giudicato, in data 31 ottobre 2005, « non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nei CC in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto ».

4.2. In parallelo, l’interessato domandava il riconoscimento delle patologie acclarate come dipendenti da causa di servizio. Nondimeno, l’amministrazione con provvedimento dell’8 giugno 2007 confermava la non dipendenza da causa di servizio delle patologie ridette. Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dall’odierno ricorrente nel distinto ricorso Rg 10709/2007, dichiarato perento con decreto presidenziale del 24 aprile 2015, n. -OMISSIS-

4.3. In data 16 maggio 2007, poi, l’amministrazione richiedeva il pagamento della somma di € 16.850,37 a titolo di «recupero somme stipendiali non dovute» ai sensi dell’art. 26 l. 5 maggio 1976, n. 187, ossia la metà degli importi corrisposti nel periodo tra il 30 novembre 2004 ed il 31 maggio 2005, nonché l’intera retribuzione versata tra il 1° giugno ed il 30 ottobre 2005.

4.4. Il mancato adempimento spontaneo da parte dell’esponente determinava l’adozione dell’ingiunzione fiscale oggetto dell’odierno processo.

5. Esaurita la descrizione della vicenda fattuale, è possibile passare in rassegna le due doglianze fatte valere dal ricorrente.

5.1. Con il primo motivo si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 l. 187 cit., per violazione dell’art. 38 Cost., in quanto priverebbe il lavoratore del proprio sostentamento in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio. In aggiunta, nel caso in esame, l’amministrazione avrebbe richiesto il pagamento pur in pendenza del giudizio sulla causa di servizio, essendo il mancato riconoscimento stato impugnato dinanzi a questo Tribunale.

5.2. Con il secondo motivo, invece, si lamenta la violazione dell’art. 30, comma 3 d.p.r. 11 settembre 2007, n. 170 (che recepisce l’accordo sindacale per il personale del comparto sicurezza per il quadriennio 2006-2009), in forza del quale non si darebbe a ripetizioni delle somme nel caso di pronuncia sulla causa di servizio intervenuta oltre 24 mesi dal collocamento in aspettativa: nel caso di specie, la pronuncia sarebbe intervenuta solo 4 anni dopo il collocamento in aspettativa .

6. La domanda di parte ricorrente può essere accolta nei termini che si vanno ad esporre.

6.1. Preliminarmente, deve essere scrutinata la doglianza di incostituzionalità: essa è manifestamente infondata. Difatti, le disposizioni censurate, specie l’art. 26 l. 187 cit., non si pongono in contrasto con l’art. 38 Cost.: anzi, esse costituiscono espressione di particolare favor nei confronti dei militari i quali ottengono solo un trattamento economico superiore, non solo quantitativamente a quello ordinariamente previsto per la generalità dei lavoratori, ma anche temporalmente (cfr. art. 6, comma 3 l. 11 gennaio 1943, n. 138, secondo cui di regola, l’indennità per malattia si estende al massimo per 180 giorni).

6.2. Chiarita la manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, è da osservare come sia ormai definitivo il giudizio circa la non dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate: come si è già detto, l’impugnazione avverso il provvedimento ministeriale di mancato riconoscimento è stata dichiarata perenta (cfr. supra § 4.2.).

7. Quanto al diritto a non dover ripetere quanto ottenuto dal ricorrente (secondo motivo di ricorso), va osservato che a seguito dell’introduzione dell’art. 39 d.p.r. 16 aprile 2009, n. 51 (altro decreto di recepimento di successivo accordo sindacale per il medesimo quadriennio 2006-2009), la giurisprudenza si è divisa sulla portata interpretativa del terzo e quarto comma che dispongono rispettivamente: « 3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piú favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5 l. 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del d.p.r. 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ».

7.1. Come anticipato, un primo orientamento giurisprudenziale chiarisce come il pronunciamento sulla causa di servizio oltre i due anni determini la decadenza dal potere di ripetere le somme in eccesso versate solo nel caso di « personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale » (cfr. Tar Lazio, sez. I- bis , 22 febbraio 2021, n. 2188). Viceversa, un piú recente indirizzo (v. Cons. Stato, sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880) ritiene necessario rispettare le tempistiche sul recupero degli assegni anche nei casi di inidoneità al servizio in maniera assoluta, di guisa da tutelare il legittimo affidamento del lavoratore.

7.2. Inoltre, la clausola di riserva che apre il quarto comma (« fatte salve le disposizioni di maggior favore ») deve esser interpretata ricomprendendovi anche la disposizione di cui al terzo comma sul limite temporale del pronunciamento della causa di servizio (in termini, Tar Campania, sez. dist. Salerno, sez. III, 9 maggio 2022, n. 1229);
d’altronde sarebbe irragionevolmente discriminatorio sottoporre ad un trattamento deteriore chi, per effetto dell’infermità, « vede totalmente compromessa la propria capacità lavorativa e conseguentemente reddituale, e che dunque maggiormente avrebbe necessità di essere sostenuto dallo Stato in ossequio ai principio di solidarietà sociale » (cosí Tar Lombardia, sez. dist. Brescia, sez. I, 4 giugno 2020, n. 431).

7.3. Conseguentemente, essendosi l’amministrazione determinata, in ordine alla causa di servizio, oltre il termine di 24 mesi previsto dall’art. 39 d.p.r. 51 cit., la domanda di ripetizione appare illegittima.

8. Pertanto, alla luce della fondatezza della doglianza, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato.

9. Le spese, stante la relativa novità della questione ed il contrasto giurisprudenziale illustrato, possono essere integralmente compensate.

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