Art 9
Art. 9.
(Nuovi contributi in materia edilizia).
((1.I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti2.Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3.Il CER definisce modalita' e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari.
(Nuovi contributi in materia edilizia).
((1.I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti2.Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3.Il CER definisce modalita' e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari.