sanzioni

Art. 492. Sanzioni1.Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2.Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a)la censura;
b)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e)la destituzione.
3.Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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