requisiti generali di ammissione

Art. 402. Requisiti generali di ammissione1.Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a)diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, )) per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b)diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c)laurea conformemente a quanto stabilito (( con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento )) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2.Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
3.Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4.Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5.Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti.
6.Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Entrata in vigore il 6 luglio 1994
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