requisiti generali di ammissione

Art. 402. Requisiti generali di ammissione1.Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a)diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, )) per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b)diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c)laurea conformemente a quanto stabilito (( con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento )) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2.Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
3.Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4.Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5.Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti.
6.Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Entrata in vigore il 6 luglio 1994

Sentenze+500


  • 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-08-01, n. 202312978
    Provvedimento:
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 30 comma 2 c.p.a.·
    • art. 31 c.p.a.·
    • art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concorsi per titoli ed esami·
    • criteri di aggiornamento delle graduatorie·
    • diploma magistrale·
    • direttiva 1999/70/CE·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • D.M. 374/2017·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • graduatorie provinciali e di istituto·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • principio di uguaglianza e non discriminazione·
    • responsabilità amministrativa·
    • stabilizzazione del precariato·
    • valore legale del diploma magistrale

  • 2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2023-12-11, n. 202318651
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    • abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria·
    • annullamento bando di concorso·
    • art. 1 commi 329 e seguenti legge 30 dicembre 2021, n. 234·
    • art. 3 e 97 Costituzione·
    • autotutela amministrativa·
    • concorsi straordinari·
    • deroghe al concorso pubblico·
    • diploma ISEF·
    • equiparazione titoli di studio·
    • giurisprudenza amministrativa sui titoli di studio·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • legittimo affidamento·
    • principio di uguaglianza·
    • requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici

  • 3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217268
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    • Aggiornamento graduatorie ad esaurimento·
    • Atti amministrativi a contenuto generale·
    • Carta dei diritti fondamentali UE·
    • Diploma magistrale·
    • Diritto comunitario·
    • DM 495/2016·
    • Effetti erga omnes·
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    • Lavoro a tempo determinato·
    • Libera circolazione·
    • Principio di uguaglianza·
    • Procedure concorsuali·
    • Rinvio pregiudiziale·
    • Titolo abilitante

  • 4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-18, n. 202319125
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • art. 17 del d.lgs. n. 59/2017·
    • art. 35 del cod. proc. amm.·
    • art. 3 della Costituzione·
    • art. 97 della Costituzione·
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    • concorsi speciali·
    • concorso pubblico·
    • disparità di trattamento·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • graduatorie concorsuali·
    • graduatorie di istituto·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimità costituzionale·
    • orientamento giurisprudenziale·
    • principio della domanda·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza·
    • requisiti di partecipazione al concorso·
    • sospensione impropria·
    • sostituzione delle SSIS con TFA·
    • tutela del precariato
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