Art 197

Art. 197.((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425))((16))--------------AGGIORNAMENTO (16)
- La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...].
Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'".
- Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2 della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e' stato emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, pubblicato in G.U. 09/09/1998, n. 210.
Entrata in vigore il 9 settembre 1998
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