consiglio scolastico provinciale

Art. 20. Consiglio scolastico provinciale1.Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.
2.Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale e' determinato come segue:
a)in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b)in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unita' scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c)in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d)6 altri componenti.
3.Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a)il provveditore agli studi;
b)i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c)i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d)i rappresentanti del personale degli uffici dell' amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
e)i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f)i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g)tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno e' riservato alla minoranza;
h)l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i)un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;
l)i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.
4.La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita' successiva.
5.Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a)il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b)il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c)il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d)il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e)il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f)il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell' economia e del lavoro.
6.Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita' successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.
7.I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8.Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9.Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita' di cui all'articolo 31. (26) ((26a))

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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".

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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2002
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