periodi di servizio utili al riconoscimento

Art. 570. Periodi di servizio utili al riconoscimento1.Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2.Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina in ruolo.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994
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