personale docente

Art. 485. Personale docente1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2.Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3.Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4.Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5.Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6.I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7.Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22726
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    • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-07-18, n. 202414726
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      • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010·
      • art. 485 d.lgs. n. 297/1994·
      • art. 569 d.lgs. n. 297/1994·
      • condanna alle spese di lite·
      • discriminazione nel punteggio·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • graduatorie ATA·
      • illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa·
      • interpretazione sistematica delle norme·
      • principio di ragionevolezza·
      • servizio civile sostitutivo·
      • servizio militare di leva·
      • valutazione titoli di servizio

    • 3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217269
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 1 L. n. 62 del 2000·
      • art. 2 D.L. n. 255 del 2001·
      • art. 33 Cost.·
      • art. 356 D.L.gs. n. 297 del 1994·
      • art. 554 D.L.gs. n. 297/1994·
      • art. 97 Cost.·
      • autonomia delle scuole paritarie·
      • concorsi pubblici·
      • differenza tra pareggiamento e parità scolastica·
      • differenza tra scuole statali e paritarie·
      • diritti costituzionali·
      • diritti dei lavoratori·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • graduatorie ATA·
      • graduatorie permanenti·
      • interpretazione delle norme·
      • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
      • mobilità docenti·
      • O.M. n. 21 del 23.02.2009·
      • parità scolastica·
      • principio di legalità·
      • principio di ragionevolezza·
      • principio di uguaglianza·
      • pubblico concorso·
      • regolamento del rapporto di lavoro dei docenti·
      • requisiti di ammissione·
      • scuole paritarie·
      • selezione del personale docente·
      • valutazione dei titoli

    • 4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-01-08, n. 202400333
      Provvedimento:
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      • annullamento atti amministrativi·
      • art. 20 l. 24.12.1986 n. 158·
      • art. 485 d.lgs. 297/1994·
      • autotutela amministrativa·
      • carenza di interesse·
      • compensazione delle spese·
      • graduatorie ATA·
      • graduatorie definitive·
      • graduatorie provvisorie·
      • inammissibilità del ricorso·
      • irricevibilità del ricorso·
      • punteggio in graduatoria·
      • servizio militare·
      • valutazione dei titoli

    • 5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-28, n. 202402076
      Provvedimento:
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      • art. 112 c.p.a.·
      • art. 114 c.p.a.·
      • commissario ad acta·
      • compensazione delle spese di lite·
      • differenze retributive·
      • direttiva 1999/70/CE·
      • disapplicazione normativa interna·
      • fascia stipendiale·
      • ottemperanza al giudicato·
      • penalità di mora·
      • ricostruzione di carriera·
      • risarcimento danni·
      • TFR·
      • usucapione del servizio pre-ruolo
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