esami finali nella scuola magistrale
Art. 194. Esami finali nella scuola magistrale1.Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352 .
2.Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3.I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4.Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5.I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (42) ((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
2.Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3.I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4.Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5.I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (42) ((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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