TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-10, n. 202411683

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-10, n. 202411683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411683
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 11683/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09283/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9283 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S A, E A, V A, B B, L B, M D B, C B, A M G B, P B, V B, T C, S C, T C, T D F, L D M, R D, E F, C G, S G, S G, M G, M G G, M G, R L, E L, C L I, V L, S L, P M, L M, S M, D M, I M, G M, C M, F M, Eleonora Monti, Valentina Montigiani, Sonia Neri, Erica Nese, Adelia Odinotte, Elisa Orsi, Alessandra Papa, Lucia Paresini, Simona Pini, Valentina Pratesi, Marcella Pulvirenti, Emanuela Raffi, Romina Redi, Katia Roghi, Gioia Rogialli, Francesca Rosini, Margherita Russo, Annarita Sangineto, Samanta Simoncini, Laura Taricchi, Valentina Tasca, Sara Tegliai, Nadia Valdambrini, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

o per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra”, nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante “disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016”;
già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra”, nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante “disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016”;
già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGOSTINI SANDRA il 31\10\2019

per l’accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l’annullamento

- delle graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell’infanzia e primaria pubblicate per le provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena dal 16.07.2019 ad oggi e successive modifiche e integrazioni;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2024 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, quali diplomati magistrati ante 2000/2001 chiedevano l’iscrizione nelle GAE, impugnando il d.m. n. 495 del 2016 nella parte in cui esclude dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con i successivi motivi aggiunti, per le medesime argomentazioni impugnavano altresì il decreto ministeriale n° 400 del 12.06.2017, il decreto ministeriale n° 506 del 19.06.2018 e il

decreto ministeriale n° 374 del 24.04.2019.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Occorre al riguardo premettere che questo Tribunale si è a più riprese occupato di contenziosi analoghi a quelli in oggetto, ed il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento del proprio indirizzo, che risulta coerente con gli insegnamenti provenienti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alla stregua in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

Nello specifico, sulla questione con la sentenza di questa Sezione 30 giugno 2021 n. 7772, è stato chiarito quanto segue: “ In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l’odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: “- il D.M. n. 235 del 2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’ inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017;

- sotto altro profilo il D.M. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell’alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l’astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l’ innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l’aggiornamento delle graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all’ art. 17 , comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400 ;

- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell’ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.;

- l’accoglimento della domanda di annullamento del D.M. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo;

- quanto al contenuto, il D.M. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l’inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l’inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all’ inserimento in base al solo diploma magistrale;

- sicché il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’ iscrizione nelle graduatorie);- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all’ art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136 , convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l’ art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi