TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-10, n. 202411683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-10, n. 202411683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411683
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 11683/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09283/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9283 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA ST, EL LO, RE IL, BA BA, UC AG, IA DE IS, TT SI, AN IA IO BO, PA TI, NI US, NA AB, ON CA, TA CO, ER De ZA, RA De OL, RO ET, EL UC, RI IE, SA RI, IN GE, LA EZ, IA IO AG, LA DI, CC ZI, EL RI, RL Lo CO, AL TT, ON SI, PA GI, UC RI, ON TA, LA MA, EL MA, GE ON, CL SS, NC NA, EO NT, AL NTgiani, ON NE, CA NE, DE OD, EL OR, AL PA, CI IN, ON IN, AL SI, AR PU, UE AF, OM ED, KA HI, IO RO, NC RO, HE SO, ANrita ET, AN IN, RA CC, AL SC, AR GL, NA LD, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco AM in Roma, via Cosseria 2;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

o per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra”, nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante “disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016”; già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra”, nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante “disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016”; già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NI RA il 31\10\2019

per l’accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a.

e/o per l’annullamento

- delle graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell’infanzia e primaria pubblicate per le provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena dal 16.07.2019 ad oggi e successive modifiche e integrazioni;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, quali diplomati magistrati ante 2000/2001 chiedevano l’iscrizione nelle GAE, impugnando il d.m. n. 495 del 2016 nella parte in cui esclude dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con i successivi motivi aggiunti, per le medesime argomentazioni impugnavano altresì il decreto ministeriale n° 400 del 12.06.2017, il decreto ministeriale n° 506 del 19.06.2018 e il

decreto ministeriale n° 374 del 24.04.2019.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Occorre al riguardo premettere che questo Tribunale si è a più riprese occupato di contenziosi analoghi a quelli in oggetto, ed il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento del proprio indirizzo, che risulta coerente con gli insegnamenti provenienti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alla stregua in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

Nello specifico, sulla questione con la sentenza di questa Sezione 30 giugno 2021 n. 7772, è stato chiarito quanto segue: “ In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l’odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell’Adunanza

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