dispensa dal servizio

Art. 512. Dispensa dal servizio1.Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita')) o persistente insufficiente rendimento.
Entrata in vigore il 6 luglio 1994
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