piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

Art. 51. Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica1.Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2.Il piano pluriennale e' definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3.Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta' degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessita' e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole.
4.A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5.Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6.Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7.Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.
Nota all'art. 51:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993, si veda nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

Sentenze3

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