Art 12
Art. 12.1.Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990.
Dalla stessa data e' disposta la cessazione di ogni attivita' connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilita' che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2.Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.
3.Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilita' esistenti sui conti correnti di tesoreria non piu' operativi per il venir meno delle relative finalita'.
4.I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sara' emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (16)
5.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se referiti a date successive.
Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1' dicembre 1981, n. 692. (7) ((20))6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 OTTOBRE 1993, N. 400, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dalla L. 25 agosto
1991, n. 282 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono abrogate le disposizioni, relative al canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 95)
che il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui al comma 4 del presente articolo, e' elevato a lire 900 milioni.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 nel modificare la L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'allegato B, comma 4) che sono abrogate le norme limitatamente alla parte del presente articolo, comma 5 disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.
Dalla stessa data e' disposta la cessazione di ogni attivita' connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilita' che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2.Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.
3.Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilita' esistenti sui conti correnti di tesoreria non piu' operativi per il venir meno delle relative finalita'.
4.I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sara' emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (16)
5.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se referiti a date successive.
Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1' dicembre 1981, n. 692. (7) ((20))6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 OTTOBRE 1993, N. 400, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dalla L. 25 agosto
1991, n. 282 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono abrogate le disposizioni, relative al canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 95)
che il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui al comma 4 del presente articolo, e' elevato a lire 900 milioni.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 nel modificare la L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'allegato B, comma 4) che sono abrogate le norme limitatamente alla parte del presente articolo, comma 5 disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.