Art 3

Art. 3.1.All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al secondo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
" d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.";
b)al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma.".
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102)).
4.La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, e' ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5.L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprieta' indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1' gennaio 1990.
6.La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.
7.Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8.Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive modificazioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
9.La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1' gennaio 1990. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
10.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.
11.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa' luogo a rimborso delle imposte pagate.
12.Il quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sara' considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalita' sopra citate.".
13.Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
13-bis.Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229.
13-quater.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229.
13-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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