requisiti di onorabilita'

Art. 2. Requisiti di onorabilita'1.Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a)non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b)non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c)non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d)non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513- bis del codice penale;
e)non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
2.I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a)nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b)nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 142, 143 e 144 del R.D. n. 267/1942
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' il seguente:
"Art. 142 (Effetti della riabilitazione). - La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in cam- era di consiglio.
La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e' comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione".
"Art. 143 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale.
La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento".
"Art. 144 (Procedimento di riabilitazione). - L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'.
Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affisione, le sue deduzioni.
Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero".
- La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".
- La legge n. 57/1962 reca: "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori".
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
Entrata in vigore il 3 febbraio 1994
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