Art 22

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

«Art. 2. - Dopo il 2° comma e' aggiunto il seguente:»

«Spetta pure all'autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.»

«Art. 3. - Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.»

«Art. 4. - Al primo comma sono sostituiti i seguenti:»

«Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.»

«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato»

«Art. 5. - Appartengono alla seconda categoria:»

«a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.»

«b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.»

«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.»

«Nessuna opera potra' essere dichiarata di questa categoria se non per legge.»

«Art. 6. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:

«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.»

«Art. 7. - Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;»

«b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;»

«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene od all'agricoltura.

«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»

«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intendera' che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.»

«Art. 8. - Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge.

Le spese occorrenti vanno ripartite:»

«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;»

«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;»

«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;»

«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.»

«Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»

«La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.»

«Art. 9. - Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:»

«a) dei fiumi e torrenti;»

«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.»

«Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;»

«Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.»

«Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.»

«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.»

«Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.»

«In eguale misura dovranno concorrere i comuni.»

«Lo Stato potra' concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.»
«In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il terzo della spesa complessiva.»

Art. 10. - Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.»

«Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorieta' con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.»

«Art. 11. - Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potra' accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.»

«Art. 12. - Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:»
«Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.»

«Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono pero' chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.»

«Art. 14. - Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre e' riservata alla autorita' governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.»

«Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.»

«L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorita' competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita'.»

«Art. 15. - Il Ministero dei lavori pubblici potra' consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.»

«Art. 18. - A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.»

«Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.»

«Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superfice dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.»

«La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati e' fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.»

«Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in piu' classi a ciascuna delle quali e' assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, e' fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.»

«I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati piu' vicini assimilabili.»

«Art. 21. - Vi e' aggiunto il seguente comma:»

«Del provvedimento prefettizio sara' data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.»

«Art. 22. - E' aggiunto il seguente comma:»

«Il termine perentorio pel ricorso e' di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo.»

«Art. 30 - Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sara' determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.»

«L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si fara' colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.»

«Art. 31. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:»

«Il Governo promuovera' le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria.»

«Art. 38. - Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44.»

«Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.»

«Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sara' affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilera' lo statuto consorziale ed esaminera' i reclami presentati nel periodo suddetto.»

«Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge.»

«Art. 39. - Della accordata o negata omologazione sara' data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potra' presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale decidera' definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.»

«Art. 41. - Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sara' provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sara' pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»

«Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potra', sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e cio' in relazione alle loro condizioni finanziarie.»

«In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.»

«Art. 44. - Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sara' fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionera' come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.»

«Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.»

«Art. 45. - Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.»

«Art. 53. - Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potra', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facolta' di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.»

«Eguale concessione potra' essere data al comune od ai comuni interessati nonche' al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.»

«Lo Stato paghera' la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui e' affidata la vigilanza delle opere.»

«Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sara' aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.»

«Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso.»

«Art. 54. - La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.»

Art. 96. - E' aggiunto in fine il seguente comma:»

«n) lo stabilimento di molini natanti.»
Entrata in vigore il 3 agosto 1911
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi