TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203661
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03661/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01908/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2019, proposto dal sig. V M in qualità di Amministratore di Total Fina – Stazione di servizio Montella V S, rappresentato e difeso dall’Avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a – del decreto n. 371 del 25 ottobre 2019 con comunicazione prot. 2019.0652359 del 25 ottobre 2019 di revoca del Decreto Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 di concessione per lo scarico nel fiume Tusciano delle acque della stazione di servizio di Via Festola in Olevano S. Tusciano;

b – di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;

c – per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 18 novembre 2022, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, il dott. M T, e trattenuta la causa in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato in data 25 novembre 2019 e depositato in data 13 dicembre 2019, il ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico della società Total Fina – Stazione di servizio Montella V S, è insorto avverso il decreto n. 371 del 25.10.2019, con cui la Regione Campania ha disposto la revoca del Decreto Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 di concessione per lo scarico nel fiume

Tusciano delle acque meteoriche della stazione di servizio sita nel Comune di Olevano sul Tusciano, chiedendone l’annullamento per plurime violazioni di legge.

La Regione Campania si è ritualmente costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.

All’udienza straordinaria del 18 novembre 2022, il Collegio – dato avviso alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, stante la riconducibilità di quest’ultima alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche – ha introitato la causa in decisione.

Successivamente, al fine di consentire alle parti di dedurre più diffusamente sul profilo della giurisdizione, con ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a. il Collegio – riservando la decisione – ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per la presentazione di memorie vertenti su detto profilo.

Parte ricorrente ha provveduto al tempestivo deposito della propria memoria, insistendo per l’affermazione della giurisdizione dell’adìto Giudice Amministrativo ed instando nuovamente per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio dal Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a.

In proposito, corre l’obbligo di rilevare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione.

Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 18.5.2021, n. 13492).

Nel caso di specie, la disposizione di riferimento sul riparto di giurisdizione è rappresentata dall’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1991, ai sensi del quale “ appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti dell’autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l’art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 , e degli artt. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604
”.

La Cassazione ha da tempo delineato i criteri di demarcazione tra la giurisdizione specializzata (Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice in unico grado di legittimità e Tribunale regionale delle acque quale giudice in primo grado della giurisdizione ordinaria) e quella generale devoluta al plesso della giustizia amministrativa (articolato fra Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato).

Si è affermato, in particolare, come “ la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l’art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l’altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
dall’altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque
” (Sezioni Unite 19.4.2013, n. 9534).

Si è poi precisato che “ È quindi da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali ” (cfr. Sezioni Unite 5.2.2020, n. 2710).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento di cui si discorre consiste in un atto con cui la Regione Campania ha revocato il decreto dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 mediante il quale l’odierno ricorrente era stato autorizzato a scaricare nel fiume Tusciano le acque meteoriche provenienti dalla propria stazione di servizio (c.d. nulla-osta idraulico).

Si è in presenza, pertanto, del contrarius actus del nulla-osta idraulico, ossia di un provvedimento adottato in precipua e diretta funzione di tutela del regime delle acque pubbliche, come tale devoluto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, a cui è assegnata proprio la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimazione delle acque pubbliche (cfr. in proposito – in senso confermativo della giurisdizione del TSAP rispetto al gravame del diniego di nulla-osta idraulico – i seguenti precedenti: TAR Salerno, Sezione Prima, n. 2836 del 21 dicembre 2021;
TAR Catania, Sezione Terza, n. 1899 del 10 giugno 2021;
TAR Piemonte, Sezione Seconda, n. 876 del 2016;
Tar Piemonte, Sezione Seconda, n. 459 del 2016).

Le considerazioni che precedono risultano vieppiù confermate ove si tenga conto che nel caso di specie:

- la revoca del nulla-osta idraulico impugnata nel presente giudizio è motivata da un’asserita falsa rappresentazione dell’area catastale di proprietà del ricorrente, falsa rappresentazione che avrebbe in tesi indebitamente conglobato una parte dell’alveo del fiume Tusciano, con conseguente necessità di accertare, in sede di merito, proprio l’effettiva consistenza dell’alveo rivierasco, e cioè un aspetto direttamente inerente la regimazione delle acque pubbliche;

- il provvedimento impugnato è stato esplicitamente adottato ai sensi dell’art. 93, comma 1, del R.D. n. 523 del 1904 (a rigore del quale “ nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangono asciutti ”) rientrando dunque pacificamente nella categoria “nomenclata” degli atti ex R.D. n. 523 del 1904 che – giusta espressa previsione del summenzionato art. 143, lettera b), del R.D. n. 1775 del 1933 – sono incontestabilmente devoluti alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Né può soccorrere, in senso contrario, il precedente giurisprudenziale – evocato da parte ricorrente con l’ultima memoria – delle Sezioni Unite di Cassazione n. 18976 del 31 luglio 2017, con cui le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tale precedente è inconferente rispetto al caso di specie, atteso che esso afferisce al giudizio di impugnazione di un provvedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue, in cui si faceva questione degli stringenti limiti imposti al contenuto di sostanze inquinanti presenti negli scarichi industriali, con la conseguenza che l’atto amministrativo involgeva plurimi interessi, soltanto alcuni dei quali riguardavano la regimazione delle acque pubbliche.

Non altrettanto può dirsi, invece, nel caso di specie, in cui non si controverte affatto dei valori-limite di sostanze inquinanti presenti nelle acque meteoriche provenienti dalla stazione di servizio di parte ricorrente.

Quanto finora esposto porta a confermare, in conclusione, che la giurisdizione sulla controversia spetti al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, a cui è assegnata la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimazione delle acque pubbliche.

La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste ogniqualvolta l’atto impugnato, ancorché proveniente da organi dell’Amministrazione non preposti agli interessi del settore delle acque pubbliche, abbia tuttavia una immediata incidenza sull’uso di queste ultime, interferendo così con le funzioni amministrative relative a tale uso (cfr. T.A.R. Perugia 9 marzo 2020, n.148;
Cass. SS.UU. 5 febbraio 2020, n. 2710).

Come visto, nel caso di specie, il provvedimento impugnato interviene a rimuovere un atto (il c.d. nulla osta idraulico) con cui veniva rilasciata apposita concessione a scaricare nel fiume Tusciano le acque meteoriche della stazione di servizio, sicchè l’oggetto esclusivo dell’ agere amministrativo è dato proprio da interventi ricadenti sul corso d’acqua in questione.

Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, con conseguente affermazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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