Art 3
Art. 3.
Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.
Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.