norme per gli enti territoriali e il servizio sanitario nazionale

Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)).
((2.Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.))3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)).
Entrata in vigore il 7 giugno 2017
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