(commissione permanente per le gallerie)

Art. 4.(Commissione permanente per le gallerie)1.Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.La Commissione e' composta dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.
3.La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza.
4.Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'.
5.La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ((...)).
6.La Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' fissate nell' allegato 4.
7.La Commissione garantisce che il Gestore svolga i seguenti compiti:
a)effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
b)messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;
c)definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
d)attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.
8.La Commissione individua le gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare.
9.La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2.
10.La Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi.
11.La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori.
Entrata in vigore il 28 settembre 2018

Sentenze6

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