Art 1

Art. 1.

Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, e' dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.

Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione e' dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.

Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.
((La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga))
Entrata in vigore il 12 settembre 1947

Sentenze1

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