Art 12

Art. 12.1.Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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