Art 5

Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
((La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti))
La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero puo', ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puo', in caso di palese iniquita', escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria))
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987

Giurisprudenza+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35969
    Provvedimento: Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020 Numero sezionale 404/2023 Numero di raccolta generale 35969/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da Oggetto: unione civile scio- glimento assegno Pasquale D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - - Oronzo DE MASI - Consigliere - R.G.N. 27008/2023 Alberto GIUSTI - Consigliere - Chiara GRAZIOSI - Consigliere - Cron. UP - 26/09/2023 Aldo CARRATO - Consigliere - Giulia IOFRIDA - Consigliere - - Consigliere Rel. - Guido MERCOLINO Rossana MANCINO - Consigliere - Oscuramento dati Antonio SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la …
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  • 2. Trib. Parma, sentenza 23/02/2024, n. 332
    Provvedimento: N. R.G. 3607/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PARMA SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3607/2023 R.G. promossa da , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Boni Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore ricorrente nei confronti di , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ON Francesca Murelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore convenuto e …
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  • 3. Trib. Monza, sentenza 19/03/2024, n. 951
    Provvedimento: N. R.G. 222/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura GAGGIOTTI Presidente dr. Caterina CANIATO Giudice dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 13/01/2021, assunto in decisione in data 12/03/2024 e vertente TRA , nato a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. GAIOLA SONIA, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.47, ove è elettivamente domiciliato, come da procura in atti …
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  • 4. Trib. Bari, sentenza 17/06/2024, n. 2879
    Provvedimento: REP UB BLI CA IT ALI AN A IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i : dot t . Saveri o U . de Si m one - Pr esi dent e dot t . Al essandro Carra - Gi udi ce dot t . Val eri a Guarag nel l a - Gi udi ce r el at or e ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1478, vertente tra ( av v. L . Si b i l l a) , r i cor r ent e Parte_1 e (avv. R. Pet i l l o) , r esi s t ent e. Controparte_1 Ragi oni …
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  • 5. Trib. Padova, sentenza 09/02/2024, n. 351
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°2525 /2020 R.G. promossa con ricorso depositato il 30/04/2020 da ), con l'avv. TURLON Parte_1 C.F._1 FEDERICA ricorrente nei confronti di ), con l'avv. LUNARDI Controparte_1 C.F._2 STEFANIA convenuto e con l'intervento del P.M. oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili Conclusioi parte ricorrente : 2 “ In via …
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