Art. 115, comma sesto e settimo, del n. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 86.Art. 115, comma sesto e settimo, del n. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del Collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Entrata in vigore il 20 aprile 1940

Sentenze1

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