(art. 129 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
Art. 93. (Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.
I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'Albo dell'Ufficio stesso.
I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.
Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.
I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'Albo dell'Ufficio stesso.
I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.