(art. 129 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 93. (Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'Albo dell'Ufficio stesso.

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.
Entrata in vigore il 20 aprile 1940

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