(art. 14 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 12. (Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).((Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati))
Entrata in vigore il 7 agosto 1979

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