(art. 130 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
Art. 94. (Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).((Nessuno e tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.
La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale brevetti.
Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale brevetti.
Il mandato puo' anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale))
La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale brevetti.
Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale brevetti.
Il mandato puo' anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale))