Art 1

Art. 1.
L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE

Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
Entrata in vigore il 26 novembre 1986

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