Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori subacquei
Art. 9.Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori subacquei
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (6a)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. ((10))
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.
---------------AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto»". ---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare".
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (6a)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. ((10))
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.
---------------AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto»". ---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare".
1. TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-05-27, n. 202300816Provvedimento:Leggi di più...- art. 52 d.P.R. 254/99·
- art. 9 legge 23/03/1983 n. 78·
- brevetto militare di operatore subacqueo·
- cumulabilità delle indennità·
- disparità di trattamento retributivo·
- eccesso di potere·
- indennità di operatore subacqueo·
- riconoscimento delle attività usurante·
- sospensione dei reparti subacquei·
- violazione art. 36 Cost.
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-20, n. 202317288Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1808 del Dlgs n. 66 del 2010·
- art. 6 comma 5 DPR 171/2007·
- art. 9 comma 2 legge 78/1983·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità supplementare per incursori·
- indennità supplementare per operatori forze speciali·
- misura cautelare·
- non cumulabilità dei trattamenti economici·
- obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-03-12, n. 202404995Provvedimento:Leggi di più...- art. 1808 del Codice dell'Ordinamento Militare·
- art. 9, comma 2, Legge n. 78 del 1983·
- compatibilità con trattamenti economici all'estero·
- competenza territoriale del TAR·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- indennità di incursore·
- requisiti per l'indennità·
- servizio presso reparti incursori·
- violazione art. 3 della L. 241/90
4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306053Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione anfibia·
- art. 9, comma 8, del d.P.R. n. 52/2009·
- autonomia interpretativa del giudice·
- compensazione delle spese di lite·
- indennità supplementare per militari·
- interpretazione restrittiva delle norme di spesa pubblica·
- precedenti giurisprudenziali e principio dello stare decisis·
- unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie
5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202401963Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 e 13 della legge n. 78/1983·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisdizione esclusiva del G.A.·
- indennità di aerosoccorso·
- indennità supplementare di pronto intervento aereo·
- interpretazione delle norme·
- legge n. 78/1983·
- non cumulabilità delle indennità·
- questione di legittimità costituzionale·
- violazione art. 3 e 36 della Costituzione