disposizioni transitorie e finali

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali1.Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono in via informatica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data, gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005.
2.All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a)le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217;»
b)la lettera p) e' abrogata.
3.All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a)il comma 7 e' abrogato;
b)al comma 9 la lettera a) e' abrogata.
4.All'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla navigazione interna» sono soppresse.
5.All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.»;
b)i commi 2 e 3 sono abrogati.
6.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a)le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto all'articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-quater, nonche' le procedure di adesione allo stesso Sistema;
b)le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto;
c)le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato articolo 7-quater.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 292, 295 e 296 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 292 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dall'art. 2 del codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'art. 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p) (abrogata);
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.»
«Art. 295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano.
7. (abrogato).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a) (abrogata);
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonche' un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in via preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche' la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dall'esperimento, le caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in conformita' alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneita' delle stime e dello studio ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita' di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita' con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorita' di cui all'art. 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e' effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di approvazione, purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza di tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorita' di cui all'art. 296, comma 9, non risultano rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.»
«Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'art. 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'art. 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall'autorita' di cui all'art. 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorita' di cui all'art. 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall'art. 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'art. 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'art. 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'art. 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entita' del tenore di zolfo o della quantita' del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili;
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'art. 295, comma 10, il comandante e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all'art. 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'art. 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall'art. 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorita' marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo;
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5 l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce le opportune prescrizioni circa i tempi e le modalita' del trattamento.»
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, citato nelle premesse cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Disposizioni varie). - 1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»
Entrata in vigore il 28 aprile 2011
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