regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori
Art. 13. Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori
L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.(5)(6)(7)
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 10 gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537)) A decorrere dal 10 gennaio 1981, le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.((8))---------------AGGIORNAMENTO (5)Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."---------------AGGIORNAMENTO (6)Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."---------------AGGIORNAMENTO (7)Il D.L.14 giugno 1996, n. 318 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni."---------------AGGIORNAMENTO (8)La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione."
L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.(5)(6)(7)
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 10 gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537)) A decorrere dal 10 gennaio 1981, le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.((8))---------------AGGIORNAMENTO (5)Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."---------------AGGIORNAMENTO (6)Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."---------------AGGIORNAMENTO (7)Il D.L.14 giugno 1996, n. 318 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni."---------------AGGIORNAMENTO (8)La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione."
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-28, n. 201700913Provvedimento:Leggi di più...- agevolazioni contributive (CAU)·
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