professori a contratto

Art. 6. Professori a contratto

I rettori delle universita' possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facolta', d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta' al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facolta', costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.
Le universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.
I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle universita' italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dell'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di universita' estere.
Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facolta', dalle universita', che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilita' finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa universita'. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'universita' non disponga delle idonee competenze.
Le universita' possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.
Il contratto di cui al comma precedente non puo' protrarsi oltre l'anno accademico per il quale e' stipulato ed e' rinnovabile annualmente per non piu' di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole universita', sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Le universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'universita', le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.
Con le stesse modalita' stabilite al primo comma, i rettori delle universita' possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'universita'.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1980

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