Art 14
Art. 14.
Il quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri".
Il quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri".