Art 14

Art. 14.
Il quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri".
Entrata in vigore il 18 aprile 1978

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