trattamento economico

Art. 5. Trattamento economico1.Al magistrato nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
2.La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.
Nota all'art. 5:
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze per il personale di magistratura".
Entrata in vigore il 24 agosto 1998
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