Art 97

Art. 97.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', decidono i rispettivi Comitati speciali.

((Tuttavia i singoli Comitati hanno facolta' di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto))

Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Entrata in vigore il 26 giugno 1936

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