Art 1

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e puo' esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani. ((35))------------AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 369 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi