informazione e consultazione sindacale

Art. 14. Informazione e consultazione sindacale1.Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2.A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto ((, anche in via telematica,)) della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3.L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4.Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5.Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6.All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022

Sentenze112


  • 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2023-05-16, n. 202300301
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 14 D.lgs. 148/2015·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • Cassa Integrazione Guadagni (CIG)·
    • comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali·
    • diniego CIGO·
    • procedura di informazione e consultazione sindacale·
    • riconoscimento del diritto alla CIGO·
    • spese di causa

  • 2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202301851
    Provvedimento:
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    • Cassa integrazione guadagni (CIG)·
    • difetto di motivazione e istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso cumulativo·
    • procedura di informazione e consultazione sindacale·
    • reiezione delle domande CIGO·
    • ricorso cumulativo·
    • sospensione dell'attività lavorativa·
    • violazione art. 14 d.lgs. 148/2015·
    • violazione art. 15 d.lgs. 148/2015

  • 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-06, n. 202316406
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 74 c.p.a.·
    • art. 9 e seguenti d.lgs. n. 148/2015·
    • CIGO·
    • conflitto armato in Ucraina·
    • integrazione salariale·
    • involuzione del fatturato·
    • manifesta fondatezza del ricorso·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • rigetto delle integrazioni salariali·
    • rischio d'impresa·
    • spese di lite

  • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400016
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis della legge 241 del 1990·
    • art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015·
    • art. 97 della Costituzione·
    • Cassa integrazione guadagni (CIG)·
    • circolari INPS e loro valore normativo·
    • comunicazione sindacale·
    • inammissibilità delle argomentazioni difensive postume·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • onere della prova·
    • principio di partecipazione al procedimento amministrativo·
    • procedura di consultazione sindacale·
    • rigetto delle domande di CIGO·
    • spese di lite·
    • supplemento di istruttoria·
    • violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell'agire amministrativo
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