guida dei veicoli

Art. 19. Guida dei veicoli1.L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a)il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
b)il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2.Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3.Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".
4.Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
5.Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
6.Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.".
7.Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".
8.Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi