trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa e procedimento sanzionatorio
Art. 102. Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa e procedimento sanzionatorio1.Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2.Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3.Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4.L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5.Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7.Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8.Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.
amministrativa e procedimento sanzionatorio1.Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2.Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3.Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4.L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5.Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6.Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7.Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8.Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-08-05, n. 201304085Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206·
- compensazione delle spese·
- garanzia convenzionale ulteriore·
- garanzia legale di conformità·
- giusto procedimento·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio del contraddittorio·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicazione della sanzione·
- ricorso al TAR·
- rideterminazione delle sanzioni·
- sanzione amministrativa pecuniaria
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-10-05, n. 201107736Provvedimento:Leggi di più...- art. 128 d.lgs. 206/2005·
- art. 133 d.lgs. 206/2005·
- art. 18 d.lgs. 206/2005·
- art. 20 d.lgs. 206/2005·
- art. 21 d.lgs. 206/2005·
- art. 22 d.lgs. 206/2005·
- art. 26 d.lgs. 206/2005·
- art. 27 d.lgs. 206/2005·
- carenza di istruttoria·
- diritti dei consumatori·
- eccesso di potere·
- garanzia convenzionale·
- personalità dell'illecito·
- pratiche commerciali scorrette·
- pubblicazione di estratto del provvedimento sanzionatorio·
- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna·
- violazione del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-10-05, n. 201107735Provvedimento:Leggi di più...- art. 20, 21, 22, 23, 26, 27 d.lgs. 206/2005·
- carenza di istruttoria·
- diritti del consumatore·
- eccesso di potere·
- garanzia convenzionale·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di contraddittorio e giusto procedimento·
- principio di corrispondenza tra contestazione e condanna·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicazione estratto provvedimento·
- regolamento AGCM sulle procedure istruttorie·
- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- tutela della concorrenza·
- violazione art. 27 d.lgs. 206/2005