(dismissione di attivita' pubbliche).

Art. 44. (Dismissione di attivita' pubbliche).1.Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attivita' non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le societa' private alle quali sono state attribuite le attivita' dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.
2.Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attivita' per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attivita' dismesse, societa' miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali societa' non puo' avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della societa'.
3.Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle societa' private cui sono attribuite le attivita' dismesse, puo' essere assorbito nei limiti della dotazione organica cosi' come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.
4.Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)).
Entrata in vigore il 24 aprile 2017

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