(norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

Art. 14.(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)1.L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo' superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 427, la presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione del trattamento medesimo. ((7))2.Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
----------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 16) che "Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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