(indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

Art. 16.(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)1.Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'articolo 7. ((6))2.Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a)al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; b)al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4. 3.Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettera a)e b). 4.Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
Entrata in vigore il 20 settembre 1995

Sentenze55


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2004, n. 23078
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, …
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  • 2. Trib. Palermo, sentenza 11/10/2024, n. 4015
    Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________ IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. _________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA _____________________________ nella causa iscritta al n. 2244/2020 del Ruolo Generale vertente ____________________________ TRA SE RI (Avv. Francesco Germanà) per ricorrente _____________________________ CONTRO …
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  • 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2024, n. 1076
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere all'udienza del 13 marzo 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1481/2021 del Ruolo generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA ESPOSITO FR TE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Flaminia 334; APPELLANTE E INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso …
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  • 4. Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2024, n. 634
    Provvedimento: Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente 2) dott. Michele De Maria Consigliere 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 648 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO Lo IO RO n.q. di erede di Lo BA OM rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Vitale presso il cui studio in Partinico via …
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  • 5. Trib. Palmi, sentenza 23/05/2024, n. 382
    Provvedimento: Verbale di Udienza Verbale di udienza del giorno 23 del mese di Maggio dell'anno 2024, innanzi al G.O.P. presso il Tribunale di Palmi, Maria D. Romeo, giusta delega del Magistrato titolare del ruolo, Dottoressa Viviana Alessandra Piccione, viene chiamata la causa iscritta al n. 1164/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, Sono comparsi: Per il ricorrente l'avv. Pasquale Filippone. Per Inas Cisl l'avv. Mesiti Costanza Maria per delega dell'avv. Domenico Mesiti. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi scritti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga decisa. Il …
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